Accesso ai documenti amministrativi

Servizio attivo

Ultima modifica 22 aprile 2024

I cittadini possono richiedere visione e copia, con motivazione, di atti o documenti in possesso delle Amministrazioni pubbliche per tutelare propri interessi giuridicamente rilevanti

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

A tutti i cittadini

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Descrizione

La legge consente ai cittadini di prendere visione e di richiedere copia, con motivazione, di atti o documenti in possesso delle Amministrazioni pubbliche nel caso abbiano necessità di tutelare propri interessi giuridicamente rilevanti, ad esempio nell'ambito di una causa. Questa tipologia di accesso agli atti è disciplinata dalla Legge 241/1990. Il soggetto interessato deve motivare la propria richiesta in ordine ad un interesse personale, attuale e concreto corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata dall'ordinamento e collegata al documento del quale è richiesto l'accesso. La richiesta deve essere presentata presso gli uffici dove risiede l'atto oppure presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico Il Responsabile del procedimento di accesso, qualora la domanda di accesso riguardi documenti relativi ad un procedimento amministrativo, è il responsabile del procedimento stesso. Il Responsabile richiede la formalizzazione dell'istanza, qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di contro interessati. Il Responsabile del procedimento di accesso, qualora la domanda di accesso riguardi documenti relativi ad un procedimento amministrativo, è il responsabile del procedimento stesso. Il Responsabile richiede la formalizzazione dell'istanza, qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di contro interessati. Per l'accesso alle pratiche edilizie consultare la scheda dedicata.

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Come fare

La richiesta deve essere presentata, utilizzando il modulo scaricabile in allegato, presso gli uffici dove risiede l'atto oppure trasmessa con le seguenti modalità: - tramite posta elettronica alla PEC: scandiano@cert.provincia.re.it - tramite posta ordinaria all'indirizzo via Vallisneri n.6 – 42019 Scandiano (RE) - personalmente presso l’Ufficio Protocollo nei seguenti orari di apertura al pubblico Lunedì 9.00 – 13.00 dal martedi al venerdì 11.00 – 13.00 giovedì pomeriggio 15.00 – 17.00

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Cosa serve

Documento di identità

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Cosa si ottiene

La domanda di accesso può avere 4 diversi tipi di esito, che devono essere sempre comunicati per iscritto al richiedente: accoglimento: la domanda viene ritenuta completa e fondata su un interesse tutelato dall'ordinamento e collegato ai documenti di cui si chiede visione o copia; pertanto, tutta la documentazione viene messa a disposizione del richiedente.  accoglimento parziale: la domanda viene ritenuta completa e fondata, tuttavia, per esigenze di riservatezza o per altre ragioni previste dalla legge, può essere messa a disposizione del richiedente solo a una parte della documentazione.  differimento: la domanda viene ritenuta completa e fondata, tuttavia non può essere accolta immediatamente, ma solo in un secondo momento, indicato dall'Amministrazione.  rifiuto: la domanda non può essere accolta.  La limitazione, il differimento ed il rifiuto devono essere motivati e sono ammessi nei casi stabiliti dall'art. 24, Legge n. 241/1990.

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Tempi e scadenze

L'Amministrazione decide entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, attestata dal protocollo dell'Ente; decorso inutilmente tale termine, la richiesta deve considerarsi respinta. È possibile presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale (TAR) o al Difensore Civico Regionale, entro 30 giorni dal silenzio o dalla conoscenza dell'atto sfavorevole.

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Condizioni di servizio

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