Materie del servizio
A chi è rivolto
Tecnici incaricati
Descrizione
Ai sensi della Legge Regionale 15/2013, gli interventi edilizi che non sono soggetti a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o a Comunicazione inizio lavori asseverata (CILA) sono subordinate al rilascio di Permesso di costruire, che consente di effettuare un controllo dell’attività edilizia e dell’uso del suolo per una corretta applicazione degli strumenti di pianificazione e programmazione urbanistica comunale.
A solo titolo di esempio sono soggetti a permesso di costruire i seguenti interventi:
– interventi di nuova costruzione;
– ampliamento di edifici esistenti;
– varianti essenziali a permessi di costruire già rilasciati.
Come fare
L’invio della pratica dovrà obbligatoriamente avvenire tramite PEC o tramite la piattaforma Regionale di Accesso Unitario
Cosa serve
Trasmissione di tutte la documentazione richiesta dalla tipologia d'intervento edilizio
Cosa si ottiene
Permesso di Costruire
Tempi e scadenze
Il permesso di costruire è rilasciato o negato entro 75 giorni dalla presentazione della domanda (esclusi i termini di sospensione per la richiesta di documentazione o adeguamenti). Il rilascio viene notificato al richiedente. I lavori dovranno iniziare entro un anno ed essere ultimati entro tre anni dalla data di rilascio del permesso di costruire. I termini possono essere prorogati con comunicazione del titolare prima della scadenza. Entro 15 giorni dall’ultimazione dovrà essere presentata Segnalazione Certificata di conformità edilizia ed agibilità.