IMU - Alloggi concessi in comodato tra parenti entro il primo grado in linea retta

Servizio attivo

Ultima modifica 14 giugno 2024

Come comunicare l'applicazione dell’agevolazione statale

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A chi è rivolto

Soggetti passivi IMU titolari di alloggi concessi in comodato gratuito tra parenti entro il primo grado in linea retta.

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Come fare

L’agevolazione comporta la riduzione al 50% della base imponibile dell’alloggio, e delle relative pertinenze, ai fini del calcolo dell’IMU. In pratica si ha il dimezzamento dell’imposta per il periodo di sussistenza dei requisiti. Per poter beneficiare dell’agevolazione statale occorre rispettare tassativamente i requisiti definiti dall’art. 1, comma 747, lettera c), legge n. 160/2019:

  • Requisito 1: rapporto di parentela tra comodante (proprietario dell’alloggio) e comodatario (occupante dell’alloggio).
    Il comodante (che è tenuto a versare l’IMU) deve essere legato da un rapporto di parentela di primo grado (genitore o figlio) con il comodatario (che non è tenuto a versare l’IMU).
    Il comodatario deve essere maggiorenne.
    Il comodante ed il comodatario devono avere la propria residenza anagrafica e dimora abituale nel Comune di Scandiano.
  • Requisito 2: limite al numero di alloggi posseduti dal comodante e loro collocazione.
    Il comodante deve possedere (nel senso che deve essere obbligato al versamento dell’IMU) al massimo due alloggi, e relative pertinenze, sull’intero territorio nazionale anche se posseduti in quota, entrambi gli alloggi devono essere sul territorio del Comune di Scandiano
    Non fa decadere l’agevolazione il possesso di altri immobili (fabbricati, terreni agricoli o aree fabbricabili), ovunque ubicati, purché diversi dagli alloggi, o la titolarità della nuda proprietà su eventuali ulteriori alloggi oltre il limite fissato.
  • Requisito 3: utilizzo degli alloggi.
    L’alloggio detenuto dal comodatario che lo occupa deve essere utilizzato da questi come propria residenza anagrafica e dimora abituale.
    L’eventuale ulteriore alloggio posseduto dal comodante nel medesimo Comune di Scandiano deve essere utilizzato da questi come propria abitazione principale in cui ha la residenza anagrafica e dimora abituale sua e del proprio nucleo familiare.
    Il comodatario non deve essere soggetto passivo d’imposta relativamente all’alloggio occupato (non deve, cioè, essere titolare di quote di possesso. Ordinanza 373446 Corte di Cassazione 20/12/2022). L’agevolazione si estende alla pertinenze entro i limiti fissati dall’art. 1, comma 741, lettera b), legge n. 160/2019.
  • Requisito 4: classificazione catastale degli alloggi.
    L’agevolazione è esclusa per gli alloggi classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
  • Requisito 5: registrazione del contratto di comodato.
    Il contratto di comodato d’uso gratuito (sia nel caso di forma scritta che nel caso di forma verbale) deve essere registrato presso l’Agenzia delle entrate. Con la regolare registrazione del contratto il beneficio ha valenza dalla data di stipula del contratto stesso, sempre che siano rispettati tutti gli altri requisiti.
  • Requisito 6: obblighi dichiarativi IMU.
    Il contribuente dovrà presentare un’ autocertificazione mediante compilazione di apposita modulistica da consegnare all'Ufficio Tributi, entro il 31 dicembre dell’anno di imposta, che attesti il possesso dei requisiti sopra enunciati, nella quale indicherà i dati catastali dell’alloggio e delle pertinenze che godono del beneficio e la sua decorrenza.

    La perdita del beneficio va comunicata tramite apposita modulistica all'Ufficio Tributi.

Il beneficio a favore dell’alloggio di proprietà del comodante e concesso al comodatario non si applica nel caso non sia soddisfatto anche uno solo dei requisiti sopra indicati.
Analogamente il beneficio decade nel momento in cui viene a mancare, in corso d’anno, anche uno solo dei requisiti sopra indicati.

I requisiti vanno verificati in capo al singolo comodante, pertanto, ad esempio, se due genitori sono comproprietari dell’alloggio concesso in comodato al figlio e i requisiti sono posseduti solo da uno dei due (ad esempio perché l’altro genitore possiede un ulteriore alloggio oltre quelli previsti) il beneficio della riduzione del 50% della base imponibile si applicherà solo alla quota di possesso dell’alloggio in capo al comodante che detiene i requisiti, l’altro genitore, sebbene anch’egli comodante, calcolerà l’imposta nei modi ordinari.

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Cosa serve

  • Modulo dichiarazione di sussistenza dell'agevolazione (in allegato in fondo alla pagina)
  • Contratto di comodato
  • Registrazione del contratto presso Agenzia delle Entrate
  • Doc. identità del proprietario

    Tutta la documentazione è disponibile in Modulistica
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Cosa si ottiene

Agevolazione IMU del 50% sull'immobile dato in comodato

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Tempi e scadenze

Presentazione della dichiarazione entro il 31/12.
Non occorre ripresentare la domanda ogni anno qualora la situazione rimanga invariata.

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